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Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
3 La diagnosi della IHN, della VHS e della ISA si basa sull’isolamento degli agenti infettivi nel materiale d’analisi.
Art. 281 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b
1 In caso di sospetto di IHN, VHS o ISA, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda di acquacoltura sospetta. Può autorizzare la macellazione dei pesci e il loro smercio come derrate alimentari. Ordina inoltre:
b. il controllo delle aziende di acquacoltura limitrofe con lo stesso bacino idrografico riguardo alla presenza di sintomi sospetti di IHN, VHS o ISA.
Art. 282 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, 2 e 4
1 In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda di acquacoltura infetta. Ordina inoltre:
a. l’uccisione o la macellazione immediata di tutti i pesci dell’azienda;
b. la chiusura dell’afflusso e dello scarico delle acque nell’azienda, nella misura in cui le condizioni lo permettano;
2 Egli ordina l’esame delle aziende di acquacoltura limitrofe con lo stesso bacino idrografico riguardo alla presenza di IHN, VHS o ISA.
4 Se è diagnostica la IHN, la VHS o la ISA, nei pesci in acque libere, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti adeguati per impedire la diffusione dell’epizoozia.
Art. 283 Vaccinazioni
Le vaccinazioni contro la IHN, la VHS e la ISA sono vietate.
Art. 291 cpv. 2bis
2bis Le perdite di animali causate dalle epizoozie da sorvegliare non sono indennizzate.
Art. 292a cpv. 3
3 L’UFV emana prescrizioni tecniche concernenti i controlli nelle aziende con detenzioni di animali da reddito.
Art. 301 cpv. 1 lett. i
1 Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie in particolare i seguenti compiti:
i. riconosce le aziende detentrici di animali, le stazioni di inseminazione, i centri di magazzinaggio dello sperma che praticano scambi internazionali di merci, gli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i mercati di bestiame e le altre strutture o manifestazioni analoghe qualora sia richiesto un riconoscimento per esportare animali e prodotti animali. L’UFV