Avamprogetto Protocollo

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 22 pagine

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Protocollo di Nagoya

Art. 33 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il diciannovesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati o delle organizzazioni di integrazione economica regionali che costituiscono le Parti della Convenzione.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore per uno Stato o per un’organizzazione di integrazione economica regionale che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o dia la sua adesione ad esso a seguito del deposito del cinquantesimo strumento, come riferito nel precedente comma 1, il diciannovesimo giorno a decorrere dalla data nella quale lo Stato o l’organizzazione di integrazione economica regionale deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure alla data nella quale la Convenzione entra in vigore per quello Stato od organizzazione di integrazione economica regionale, a seconda della data che cade dopo.

3. Per gli intendimenti dei precedenti commi 1 e 2, qualsivoglia strumento depositato da un’organizzazione di integrazione economica regionale non verrà conteggiato come aggiuntivo rispetto a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

Art. 34 Riserve

Nessuna riserva può essere avanzata al presente Protocollo.

Art. 35 Ritiro

1. In qualsiasi momento a decorrere da due anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per una Parte, tale Parte ha facoltà di ritirarsi da esso consegnando una notifica scritta indirizzata al Depositario.

2. Un tale ritiro avrà luogo al compimento di un anno a decorrere dalla data del suo ricevimento da parte del Depositario, oppure in data successiva che può essere specificata nella notifica del ritiro.

Art. 36 Testi originali

L’originale del presente Protocollo, del quale i testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, verrà depositato presso la Segreteria Generale delle Nazioni Unite.

A testimonianza di ciò, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo alle date indicate.

Eseguito a Nagoya in questo ventinovesimo giorno di ottobre, dell’anno duemiladieci.