Avamprogetto Protocollo
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 22 pagine
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Protocollo di Nagoya
Convenzione. Tale condivisione dovrà avvenire sulla base di termini reciprocamente concordati.
2. Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure legislative, amministrative o di carattere politico, secondo quanto opportuno, allo scopo di garantire che i benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche detenute dalle comunità indigene e locali, in accordo con la legislazione nazionale riguardante i diritti di queste comunità indigene e locali su tali risorse genetiche, vengano condivisi in maniera giusta ed equa con le comunità in questione, sulla base di termini reciprocamente concordati.
3. Al fine di implementare il comma 1 di cui sopra, ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure legislative, amministrative o di carattere politico, secondo quanto opportuno.
4. I benefici possono includere vantaggi di carattere monetario e non monetario, ivi inclusi, ma non limitatamente ai vantaggi elencati nell’Allegato.
5. Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure legislative, amministrative o di carattere politico, secondo quanto opportuno, affinché i benefici derivanti dall’utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche vengano condivisi in maniera giusta ed equa con le comunità indigene e locali che detengono tali conoscenze. Una tale condivisione dovrà avvenire sulla base di termini reciprocamente concordati.
Art. 6 Accesso alle risorse genetiche
1. Nell’esercizio del principio della sovranità sulle risorse naturali, e in accordo alle norme e alla legislazione nazionali relative all’accesso e alla condivisione dei benefici, l’accesso alle risorse genetiche al fine della loro utilizzazione dovrà essere subordinato al consenso informato preventivo della Parte che mette a disposizione tali risorse, vale a dire del paese di origine delle risorse stesse oppure di una Parte che ha acquisito le risorse genetiche in accordo con la Convenzione, a meno che tale Parte non abbia deciso altrimenti.
2. In accordo con la legge nazionale, ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure, secondo quanto opportuno, allo scopo di garantire che venga ottenuto il consenso informato preventivo, oppure l’approvazione e la partecipazione delle comunità indigene e locali per poter accedere alle risorse genetiche, nei casi in cui queste detengano il diritto a concedere l’accesso a tali risorse.
3. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, ciascuna delle Parti che richiede il consenso informato preventivo, è tenuta ad adottare le necessarie misure legislative, amministrative o di carattere politico, secondo quanto opportuno, al fine di:
(a) Fornire certezza, chiarezza e trasparenza giuridica relativamente alla propria legislazione o normativa in materia di accesso e condivisione dei benefici;
(b) Fornire regole e procedure di carattere equo e non arbitrario per l’accesso alle risorse genetiche;
(c) Fornire informazioni su come richiedere il consenso informato preventivo;