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Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 22 pagine

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Protocollo di Nagoya

o di carattere politico applicabili a livello nazionale, la responsabilità di concedere l’accesso oppure, a seconda dei casi, di emettere una documentazione scritta a riprova che siano stati soddisfatti i requisiti per l’accesso, e anche la responsabilità di fornire informazioni sulle procedure e i requisiti idonei per l’ottenimento del consenso informato preventivo e il raggiungimento di termini reciprocamente concordati.

3. Una Parte ha facoltà di designare un unico ente deputato ad assolvere tutte le funzioni, sia del punto focale che dell’autorità nazionale competente.

4. Ciascuna delle Parti è tenuta, entro e non oltre la data di entrata in vigore del presente Protocollo nel Paese in questione, a notificare al Segretariato le informazioni di contatto del proprio punto focale nazionale e della/e propria/e autorità nazionale/i competente/i. Nei casi in cui una delle Parti designi più di un’autorità nazionale competente, essa è tenuta a far pervenire al Segretariato, notificandole, le relative informazioni riguardo alle rispettive responsabilità assunte da tali autorità. Laddove pertinente, tali informazioni dovranno specificare, come minimo, quale autorità competente è responsabile per le risorse genetiche richieste. Ciascuna delle Parti è tenuta a notificare in termini immediati al Segretariato qualsiasi eventuale cambiamento nella designazione del proprio punto focale nazionale o delle informazioni di contatto o delle responsabilità della propria o delle proprie autorità nazionali competenti.

5. Il Segretariato è tenuto a rendere disponibili le informazioni ricevute sulla base del precedente comma 4, tramite la Camera di Compensazione per l’Accesso e la Condivisione dei Benefici.

Art. 14 La camera di compensazione per l’accesso e la condivisione dei

benefici e la condivisione delle informazioni

1. Nell’ambito del meccanismo di camera di compensazione di cui all’Articolo 18, comma 3 della Convenzione, viene istituita una Camera di Compensazione per l’Accesso e la Condivisione dei Benefici. Essa dovrà fungere da mezzo di condivisione delle informazioni riguardanti l’accesso e la condivisione dei benefici. In particolare, essa dovrà fornire l’accesso alle informazioni rese disponibili da ciascuna delle Parti e rilevanti ai fini dell’implementazione del presente Protocollo.

2. Senza pregiudicare la tutela delle informazioni riservate, ciascuna delle Parti è tenuta a rendere disponibile alla Camera di Compensazione per l’Accesso e la Condivisione dei Benefici qualsiasi informazione richiesta dal presente Protocollo, e anche qualsiasi informazione richiesta a seguito delle decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo. Tali informazioni dovranno includere:

(a) Misure legislative, amministrative e di carattere politico in relazione all’accesso e alla condivisione dei benefici;

(b) Informazioni relative al punto focale nazionale e alla o alle autorità nazionali competenti; e