Avamprogetto Protocollo
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 22 pagine
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Protocollo di Nagoya
mente alle risorse genetiche e di condividere altrettanto sollecitamente in modo giusto ed equo i benefici derivanti dall’uso di tali risorse genetiche, ivi incluso l’accesso a trattamenti accessibili, da parte di coloro che ne hanno bisogno, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
(c) Considerare l’importanza delle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e il loro ruolo particolare per quanto riguarda la sicurezza dell’alimentazione.
Art. 9 Contributo alla conservazione e all’uso sostenibile
Le Parti sono tenute a incoraggiare utenti e fornitori a convogliare i benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche verso la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile dei suoi componenti.
Art. 10 Meccanismo multilaterale di condivisione dei benefici a livello
globale
Le Parti sono tenute a considerare la necessità di adottare e di definire le modalità di un meccanismo multilaterale di condivisione dei benefici a livello globale per indirizzare la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate a tali risorse genetiche che si verificano in situazioni transfrontaliere o per le quali non è possibile concedere od ottenere un consenso informato preventivo. I benefici condivisi dagli utenti delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate a tali risorse genetiche attraverso questo meccanismo verranno utilizzati per sostenere la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile dei suoi componenti su base globale.
Art. 11 Cooperazione transfrontaliera
1. Nei casi in cui le stesse risorse genetiche vengono rinvenute in situ nell’ambito del territorio di più di una delle Parti, queste Parti sono tenute a sforzarsi di cooperare, secondo quanto opportuno, con la partecipazione delle comunità indigene e locali in questione, laddove pertinente, allo scopo di implementare il presente Protocollo.
2. Laddove le stesse conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche vengano condivise da una o più comunità indigene e locali in diverse Parti, quelle Parti sono tenute a sforzarsi di cooperare, secondo quanto opportuno, con la partecipazione delle comunità indigene e locali in questione, laddove pertinente, allo scopo di implementare il presente Protocollo.
Art. 12 Conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche
1. Nell’implementare i loro obblighi ai sensi del presente Protocollo, in accordo con la legislazione nazionale, le Parti sono tenute a prendere in considerazione le leggi consuetudinarie, i protocolli e le procedure delle comunità indigene e locali, per quanto pertinente, rispetto alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.