Avamprogetto Protocollo
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 22 pagine
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Protocollo di Nagoya
(c) I permessi, o loro equivalente, emessi al momento dell’accesso, come prova della decisione di concedere un consenso informato preventivo e della creazione di termini reciprocamente concordati.
3. Le informazioni aggiuntive, se disponibili e pertinenti, potrebbero includere:
(a) Le relative autorità competenti delle comunità indigene e locali, e le informazioni come deciso;
(b) Modelli di clausole contrattuali;
(c) Metodi e strumenti sviluppati per il monitoraggio delle risorse genetiche; e
(d) Codici di comportamento e migliori prassi.
4. Le modalità operative della Camera di Compensazione per l’Accesso e la Condivisione dei Benefici, inclusi i rapporti sulle sue attività, verranno prese in considerazione e decise dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo, nel corso della sua prima riunione, e successivamente monitorate ed eventualmente riviste.
Art. 15 Conformità alla legislazione nazionale o ai requisiti normativi
sull’accesso e la condivisione dei benefici
1. Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure legislative, amministrative o di carattere politico appropriate, efficaci e adeguate a garantire che l’accesso alle risorse genetiche utilizzate nell’ambito della propria giurisdizione sia avvenuto conformemente al consenso informato preventivo e che siano stati adottati termini reciprocamente concordati come richiesto dalla legislazione o dai requisiti normativi nazionali relativi all’accesso e alla condivisione dei benefici dell’altra Parte.
2. Le Parti sono tenute ad adottare misure legislative, amministrative o di carattere politico appropriate, efficaci e adeguate a fare fronte a situazioni di non conformità rispetto a misure adottate sulla base del precedente comma 1.
3. Le Parti sono tenute, per quanto possibile e appropriato, a cooperare in casi di presunta violazione della legislazione o dei requisiti normativi nazionali relativi all’accesso e alla condivisione dei benefici cui si fa riferimento nel precedente comma 1.
Art. 16 Conformità alla legislazione nazionale o ai requisiti normativi
relativi all’accesso e alla condivisione dei benefici per le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche
1. Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure legislative, amministrative o di carattere politico appropriate, efficaci e adeguate a garantire che l’accesso alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche utilizzate nell’ambito della propria giurisdizione sia avvenuto conformemente al consenso informato preventivo e che siano stati adottati termini reciprocamente concordati come richiesto dalla legislazione o dai requisiti normativi nazionali relativi all’accesso e alla condivisione dei benefici dell’altra Parte nella quale si trovano le comunità indigene e locali in questione.