Avamprogetto Protocollo
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 22 pagine
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Protocollo di Nagoya
Condivisione dei Benefici, costituirà un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale.
3. Un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale costituirà prova del fatto che l’accesso alla risorsa genetica da esso coperta si è verificato conformemente al consenso informato preventivo e che sono stati creati termini reciprocamente concordati, come richiesto dalla legislazione e dai requisiti normativi nazionali relativi all’accesso e alla condivisione dei benefici della Parte che fornisce un consenso informato preventivo.
4. Il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, a meno che non abbia caratteristiche di riservatezza, dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
(a) L’autorità di emissione;
(b) La data di emissione;
(c) Il fornitore;
(d) L’identificatore unico del certificato;
(e) La persona o l’ente al quale è stato concesso il consenso informato preventivo;
(f) L’oggetto o le risorse genetiche coperte dal certificato;
(g) La conferma che sono stati raggiunti termini reciprocamente concordati;
(h) La conferma di ottenimento di un consenso informato preventivo; e
(i) L’uso commerciale e/o non commerciale.
Art. 18 Conformità a termini reciprocamente concordati
1. Nell’implementazione dell’Articolo 6, comma 3 (g) (i) e dell’Articolo 7, ciascuna delle Parti è tenuta a incoraggiare fornitori e utenti delle risorse genetiche e/o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche affinché includano nei termini reciprocamente concordati, laddove appropriato, delle disposizioni per la risoluzione delle controversie, tra cui:
(a) Le giurisdizioni alle quali verranno indirizzati gli eventuali processi di risoluzione delle controversie;
(b) La legislazione applicabile; e/o
(c) Le opzioni per una risoluzione alternativa della controversia, come la mediazione o l’arbitrato.
2. Ciascuna delle Parti è tenuta a garantire che nell’ambito del proprio sistema legale vi sia la possibilità di fare ricorso, coerentemente con i requisiti applicabili nella specifica giurisdizione, nel caso di controversie che riguardino i termini reciprocamente concordati.