Avamprogetto Protocollo

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

Protocollo di Nagoya

Condivisione dei Benefici, costituirà un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale.

3. Un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale costituirà prova del fatto che l’accesso alla risorsa genetica da esso coperta si è verificato conformemente al consenso informato preventivo e che sono stati creati termini reciprocamente concordati, come richiesto dalla legislazione e dai requisiti normativi nazionali relativi all’accesso e alla condivisione dei benefici della Parte che fornisce un consenso informato preventivo.

4. Il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, a meno che non abbia caratteristiche di riservatezza, dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

(a) L’autorità di emissione;

(b) La data di emissione;

(c) Il fornitore;

(d) L’identificatore unico del certificato;

(e) La persona o l’ente al quale è stato concesso il consenso informato preventivo;

(f) L’oggetto o le risorse genetiche coperte dal certificato;

(g) La conferma che sono stati raggiunti termini reciprocamente concordati;

(h) La conferma di ottenimento di un consenso informato preventivo; e

(i) L’uso commerciale e/o non commerciale.

Art. 18 Conformità a termini reciprocamente concordati

1. Nell’implementazione dell’Articolo 6, comma 3 (g) (i) e dell’Articolo 7, ciascuna delle Parti è tenuta a incoraggiare fornitori e utenti delle risorse genetiche e/o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche affinché includano nei termini reciprocamente concordati, laddove appropriato, delle disposizioni per la risoluzione delle controversie, tra cui:

(a) Le giurisdizioni alle quali verranno indirizzati gli eventuali processi di risoluzione delle controversie;

(b) La legislazione applicabile; e/o

(c) Le opzioni per una risoluzione alternativa della controversia, come la mediazione o l’arbitrato.

2. Ciascuna delle Parti è tenuta a garantire che nell’ambito del proprio sistema legale vi sia la possibilità di fare ricorso, coerentemente con i requisiti applicabili nella specifica giurisdizione, nel caso di controversie che riguardino i termini reciprocamente concordati.