Avamprogetto Protocollo
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 22 pagine
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Protocollo di Nagoya
Art. 28 Segretariato
1. Il Segretariato istituito dall’Articolo 24 della Convenzione fungerà da Segretariato per il presente Protocollo.
2. L’Articolo 24, comma 1 della Convenzione relativo alle funzioni svolte dal Segretariato, si applicherà, mutatis mutandis, al presente Protocollo.
3. Nella misura in cui sono distinti, i costi dei servizi del Segretariato per il presente Protocollo dovranno essere sostenuti dalle Parti che lo compongono. A tal fine, la Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo, dovrà decidere, nel corso della sua prima riunione, in merito alle necessarie disposizioni di bilancio.
Art. 29 Monitoraggio e reportistica
Ciascuna delle Parti è tenuta a monitorare l’implementazione dei propri obblighi in seno al presente Protocollo ed è tenuta, seguendo la tempistica e il formato che dovranno essere stabiliti dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per l’implementazione del presente Protocollo, a riferire alla Conferenza delle Parti che funge da riunione tra di esse per l’implementazione del presente Protocollo in merito alle misure che ha adottato per implementare il presente Protocollo.
Art. 30 Procedure e meccanismi per promuovere la conformità al presente
Protocollo
La Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per l’implementazione del presente Protocollo, è tenuta, nel corso della sua prima riunione, a prendere in considerazione e approvare procedure di cooperazione e meccanismi istituzionali atti a promuovere la conformità a quanto predisposto dal presente Protocollo e a gestire i casi di non conformità. Queste procedure e meccanismi dovranno includere misure atte a fornire consulenza o assistenza, secondo quanto opportuno. Esse saranno separate da, e senza compromettere, le procedure e i meccanismi di composizione delle controversie ai sensi dell’Articolo 27 della Convenzione.
Art. 31 Valutazione ed esame
La Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per l’implementazione del presente Protocollo, è tenuta, quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo e successivamente a intervalli stabiliti dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione tra di esse per l’implementazione del presente Protocollo, a eseguire una valutazione dell’efficacia del Protocollo stesso.
Art. 32 Firma
Il presente Protocollo sarà disponibile per la firma delle Parti alla Convenzione presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite di New York, dal 2 febbraio 2011 al 1° febbraio 2012.