Avamprogetto Protocollo

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 22 pagine

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Protocollo di Nagoya

tenuta in concomitanza con la prima riunione della Conferenza delle Parti programmata successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo. Le successive riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo dovranno essere tenute in concomitanza con le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti, almeno che non venga deciso altrimenti dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo.

7. Le riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo dovranno tenersi seguendo la tempistica ritenuta necessaria dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo, oppure su richiesta scritta di qualsivoglia delle Parti, a condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione del Segretariato della suddetta richiesta alle Parti, essa possa contare sull’appoggio di almeno un terzo delle Parti.

8. Le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, come pure qualsiasi loro Stato membro osservatore che sia Parte della Convenzione, possono essere rappresentati in qualità di osservatori alla riunione della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo. Qualsiasi organismo o agenzia, sia nazionale che internazionale, governativo o non governativo che sia abilitato a trattare argomenti coperti dal presente Protocollo e che abbia informato il Segretariato del proprio desiderio di essere rappresentato a una riunione della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo in qualità di osservatore, ha la possibilità di essere ammesso, a meno di un’obiezione al riguardo presentata da almeno un terzo delle Parti. Ad eccezione del caso di una disposizione contraria indicata in questo Articolo, l’ammissione e la partecipazione di osservatori sarà sottoposta al regolamento interno indicato nel precedente comma 5.

Art. 27 Organismi sussidiari

1. Qualsiasi organismo sussidiario istituito da o ai sensi della Convenzione ha facoltà di servire il presente Protocollo anche sulla base di una decisione assunta dalla Conferenza delle Parti, che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo. Una tale decisione dovrà specificare le funzioni da svolgere.

2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo hanno la facoltà di partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi riunione di tali organismi sussidiari. Quando un organismo sussidiario della Convenzione funge da organismo sussidiario per il presente Protocollo, le decisioni in seno al presente Protocollo dovranno essere assunte solamente dalle Parti del Protocollo stesso.

3. Quando un organismo sussidiario della Convenzione esercita le sue funzioni in relazione ad argomenti che riguardano il presente Protocollo, qualsiasi membro del Bureau di quell’organismo sussidiario che rappresenti una delle Parti della Convenzione ma, allo stesso tempo, non rappresenti alcuna delle Parti del presente Protocollo, dovrà essere sostituito da un membro che dovrà essere eletto dalle Parti del presente Protocollo e che dovrà far parte di esse.