Avamprogetto Protocollo
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 22 pagine
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Protocollo di Nagoya
2. Le Parti sono tenute ad adottare misure legislative, amministrative o di carattere politico appropriate, efficaci e adeguate a fare fronte a situazioni di non conformità rispetto a misure adottate sulla base del precedente comma 1.
3. Le Parti sono tenute, per quanto possibile e appropriato, a cooperare in casi di presunta violazione della legislazione o dei requisiti normativi nazionali relativi all’accesso e alla condivisione dei benefici cui si fa riferimento nel precedente comma 1.
Art. 17 Monitoraggio dell’utilizzazione delle risorse genetiche
1. Per supportare la conformità, ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure, secondo quanto opportuno, per monitorare e aumentare la trasparenza riguardo all’utilizzazione delle risorse genetiche. Tali misure dovranno includere:
(a) La designazione di uno o più punti di controllo, come segue:
(i) I punti di controllo designati dovrebbero raccogliere o ricevere, secondo quanto opportuno, le informazioni che si riferiscono al consenso informato preventivo, alla fonte delle risorse genetiche, alla creazione di termini reciprocamente concordati e/o all’utilizzazione delle risorse genetiche, secondo quanto opportuno,
(ii) Ciascuna delle Parti, secondo quanto opportuno e in funzione delle particolari caratteristiche di un punto di controllo designato, è tenuta a richiedere agli utenti delle risorse genetiche di fornire le informazioni specificate nel comma precedente a un punto di controllo designato. Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure legislative, amministrative o di carattere politico appropriate, efficaci e adeguate a fare fronte a situazioni di non conformità,
(iii) Tali informazioni, incluse quelle provenienti da certificati di conformità riconosciuti a livello internazionale, laddove disponibili, senza pregiudicare la tutela delle informazioni riservate, dovranno essere fornite alle relative autorità nazionali, alla Parte che offre un consenso informato preventivo e alla Camera di Compensazione per l’Accesso e la Condivisione dei Benefici, secondo quanto opportuno,
(iv) I punti di controllo devono essere efficaci e dovrebbero avere funzioni afferenti all’implementazione di questo sottocomma (a). Essi dovrebbero essere funzionali all’utilizzazione delle risorse genetiche o alla raccolta delle informazioni pertinenti, inter alia, a ogni stadio di ricerca, sviluppo, innovazione, precommercializzazione o commercializzazione;
(b) L’incoraggiamento a utenti e fornitori di risorse genetiche affinché includano nei termini reciprocamente concordati, delle disposizioni per scambiare informazioni sull’implementazione di tali termini, inclusi i requisiti dei rapporti; e
(c) L’incoraggiamento a usare strumenti e sistemi di comunicazione che si caratterizzino per efficacia economica.
2. Un permesso o documento equivalente emesso in conformità all’Articolo 6, comma 3 (e) e reso disponibile alla Camera di Compensazione per l’Accesso e la