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Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 22 pagine

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Protocollo di Nagoya

l’uso sostenibile dei suoi componenti e per il mantenimento sostenibile di queste comunità,

Riconoscendo la diversità delle circostanze nelle quali le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono detenute o possedute dalle comunità indigene e locali,

Consapevoli del diritto delle comunità indigene e locali a identificare i legittimi detentori delle loro conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, nell’ambito delle loro comunità,

Riconoscendo inoltre le circostanze eccezionali nelle quali sono conservate nei paesi le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, che possono essere di tipo orale, documentale o di altra forma, rispecchiando un ricco patrimonio culturale fondamentale per la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica,

Vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Popolazioni Indigene e,

Affermando che nulla di quanto contenuto nel presente Protocollo dovrà essere interpretato in maniera tale da diminuire o eliminare i diritti esistenti delle comunità indigene e locali,

hanno concordato quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

L’obiettivo del presente Protocollo consiste nella giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche, anche attraverso l’accesso adeguato alle risorse genetiche e il trasferimento appropriato delle relative tecnologie, tenendo in considerazione tutti i diritti riguardanti quelle risorse e quelle tecnologie, nonché attraverso un opportuno finanziamento, contribuendo in tal modo alla conservazione della diversità biologica e all’uso sostenibile dei suoi componenti.

Art. 2 Uso dei termini

Al presente Protocollo si dovranno applicare i termini definiti nell’Articolo 2 della Convenzione. Inoltre, ai fini del presente Protocollo:

(a) Per «Conferenza delle Parti» s’intende la Conferenza tra le Parti che aderiscono alla Convenzione;

(b) per «Convenzione» s’intende la Convenzione sulla Diversità Biologica;

(c) per «Utilizzazione delle risorse genetiche» s’intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia come definita nell’Articolo 2 della Convenzione;

(d) per «Biotecnologia» s’intende, così come definito nell’Articolo 2 della Convenzione, qualsiasi applicazione di tecnologia che faccia uso di sistemi biologici, organismi viventi, o da essi derivati, per realizzare o modificare prodotti o processi per uso specifico;