Avamprogetto Protocollo

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Protocollo di Nagoya

2. Le Parti, con l’efficace partecipazione delle comunità indigene e locali interessate, sono tenute a creare meccanismi atti a informare i potenziali utenti delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche in merito ai loro obblighi, inclusi provvedimenti come quelli resi disponibili attraverso la Camera di Compensazione per l’Accesso e la Condivisione dei Benefici per quanto riguarda l’accesso e la giusta ed equa condivisione che deriva dall’utilizzazione di tali conoscenze.

3. Le Parti sono tenute a sforzarsi di sostenere, secondo quanto necessario, lo sviluppo da parte delle comunità indigene e locali, incluse le donne che fanno parte di queste comunità, per quanto riguarda:

(a) Protocolli delle comunità in relazione all’accesso alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e alla giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzazione di tali conoscenze;

(b) Requisiti minimi dei termini reciprocamente concordati volti a garantire la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche; e

(c) Modelli di clausole contrattuali per la condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

4. Nella loro implementazione del presente Protocollo, e per quanto possibile, le Parti sono tenute a non porre limiti all’uso consuetudinario e allo scambio delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate nell’ambito delle comunità indigene e locali in armonia con gli obiettivi della Convenzione.

Art. 13 Punti focali nazionali e autorità nazionali competenti

1. Ciascuna delle Parti è tenuta a designare un punto focale a livello nazionale per quanto riguarda l’accesso e la condivisione dei benefici. Il punto focale nazionale dovrà rendere disponibili le informazioni come segue:

(a) Per i richiedenti che cercano di accedere alle risorse genetiche, informazioni riguardanti le procedure per ottenere il consenso informato preventivo e per definire i termini reciprocamente concordati, tra i quali la condivisione dei benefici;

(b) Per i richiedenti che cercano di accedere alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, dove possibile, informazioni riguardanti le procedure per ottenere il consenso informato preventivo o l’approvazione e la partecipazione, secondo quanto opportuno, delle comunità indigene e locali e per definire i termini reciprocamente concordati, tra i quali la condivisione dei benefici; e

(c) Informazioni riguardanti le autorità nazionali competenti, le rispettive comunità indigene e locali e i relativi soggetti interessati. Il punto focale nazionale sarà responsabile del coordinamento con il Segretariato.

2. Ciascuna delle Parti è tenuta a designare una o più autorità nazionali competenti in relazione all’accesso e alla condivisione dei benefici. Le autorità nazionali competenti si dovranno assumere, conformemente alle misure legislative, amministrative