Avamprogetto Protocollo

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 22 pagine

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Protocollo di Nagoya

(d) Fornire una decisione scritta, chiara e trasparente, emanata da un’autorità nazionale competente, secondo criteri di efficienza economica ed entro un periodo di tempo ragionevole;

(e) Disporre che venga rilasciato, al momento dell’accesso, un permesso o un documento equivalente atto a certificare la decisione di concedere un consenso informato preventivo e la definizione di termini reciprocamente concordati, e darne conseguente informazione alla Camera di compensazione relativa all’accesso e alla condivisione dei benefici;

(f) Laddove applicabile, e in accordo con la legislazione nazionale, fissare criteri e/o processi per ottenere un consenso informato preventivo oppure l’approvazione e la partecipazione delle comunità indigene e locali, per l’accesso alle risorse genetiche;

(g) Stabilire regole e procedure chiare per la richiesta e la definizione di termini reciprocamente concordati. Tali termini dovranno essere fissati per iscritto e potranno includere, tra l’altro:

(i) Una clausola per la definizione delle controversie,

(ii) I termini relativi alla condivisione dei benefici, ivi compresi quelli in relazione ai diritti di proprietà intellettuale,

(iii) I termini riguardanti l’uso successivo da parte di terzi, se del caso,

(iv) I termini da utilizzare in caso di variazione delle finalità, ove applicabili.

Art. 7 Accesso allle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche

In armonia con la legislazione nazionale, ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure, secondo quanto opportuno, allo scopo di garantire che alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche detenute dalle comunità indigene e locali venga dato accesso con il consenso informato preventivo o con l’approvazione e la partecipazione di queste comunità indigene e locali, e che siano stati stabiliti dei termini reciprocamente concordati.

Art. 8 Considerazioni speciali

Nello sviluppo e nell’implementazione dei propri requisiti legislativi o normativi in relazione all’accesso e alla condivisione dei benefici, ciascuna delle Parti è tenuta a:

(a) Creare condizioni adatte a promuovere e incoraggiare attività di ricerca che contribuiscano alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, che comprendano l’uso di procedure semplificate per l’accesso a scopo di ricerca di tipo non commerciale, tenendo presente la necessità di promuovere un cambiamento nelle finalità di tale ricerca;

(b) Prestare la dovuta attenzione a casi di emergenza attuale o imminente che siano suscettibili di minacciare o danneggiare la salute di persone, animali o piante, secondo quanto deciso a livello nazionale o internazionale. Le Parti potrebbero prendere in considerazione la necessità di accedere sollecita-