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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine
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Legge militare
3Il DDPS emana le prescrizioni per l’impiego previa consultazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. In dette prescrizioni può delegare le sue competenze secondo il capoverso 1.
Titolo prima dell’art. 93
Titolo sesto: Organizzazione dell’esercito
Capitolo 1: Principi
Art. 93 (nuovo) Parametri fondamentali
L’esercito è organizzato e equipaggiato in modo da consentirgli di:
a. adempiere integralmente in ogni momento i suoi compiti;
b. mantenere e sviluppare la competenza fondamentale di difesa;
c. appoggiare sussidiariamente le autorità civili con gran parte delle sue forze garantendo un avvicendamento delle truppe impiegate;
d. impiegare 1000 militari per operazioni di assistenza umanitaria e per il promovimento della pace.
Art. 94 (nuovo) Principio di milizia
1L’organizzazione dell’esercito secondo il principio di milizia comporta:
a. l’obbligo, della durata di almeno dieci anni, di prestare servizio militare;
b. la ripartizione, per la maggioranza dei militari, del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione tra un’istruzione di base e brevi servizi d’istruzione ricorrenti;
c. l’incorporazione stabile dei militari di milizia;
d. una maggioranza di militari di milizia tra i quadri e i comandanti di tutti i livelli nonché tra gli ufficiali di stato maggiore generale, eccettuati gli stati maggiori a livello di esercito;
e. la limitazione a quanto necessario del numero di truppe di intervento rapido permanenti e del numero di militari di professione;
f. l’istruzione e l’impiego dei militari di milizia principalmente per la difesa e la sicurezza del Paese;
g. un’amministrazione militare costituita da personale civile;
h. misure preventive per l’aumento della prontezza.
2È consentito derogare al principio di milizia soltanto nella misura in cui detta deroga sia prevista dalla legge e assolutamente indispensabile all’adempimento dei compiti dell’esercito.