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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine

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Legge militare

Art. 149a, secondo periodo

... Nell’ambito di tali provvedimenti può anche sostenere persone giuridiche, crearne o associarvisi.

Art. 149b cpv. 3 (nuovo)

3La messa fuori servizio o la liquidazione di beni d’armamento nonché di costruzioni di combattimento e di condotta per i quali sono stati autorizzati, in virtù di un programma d’armamento o di un messaggio sugli immobili militari, singoli specifici crediti d’impegno, necessitano dell’approvazione dell’Assemblea federale. Quest’ultima decide mediante decreto federale semplice.

Art. 151 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...

1Il Consiglio federale concretizza il nuovo ordinamento dell’esercito conformemente alla modifica del ... entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica.

2Nel suddetto periodo, il Consiglio federale può, per motivi imperativi, derogare alla disposizioni della legge concernenti:

a. i limiti d’età dell’obbligo di partecipare al reclutamento (art. 9 cpv. 2);

b. i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13);

c. il numero di giorni di servizio d’istruzione (art. 42 cpv. 2 e 3);

d. l’assolvimento della scuola reclute (art. 49 cpv. 1);

e. l’effettivo regolamentare dell’esercito (art. 95 cpv. 1).

II

Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.