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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine

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Legge militare

2Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere riammesse nell’esercito se sussiste una necessità per l’esercito e:

a. nei casi di cui al capoverso 1 lettera a: se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall’esecuzione della pena;

b. nei casi di cui al capoverso 1 lettera b: se non sussistono più motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale.

Art. 30 cpv. 1

1Chi presta servizio militare ha diritto a un’indennità per perdita di guadagno durante il servizio e nell’intervallo tra due servizi consecutivi ravvicinati.

Titolo prima dell’art. 40c

Capitolo 7: Organo di mediazione

Art. 40c (nuovo) Istituzione, indipendenza

1Il DDPS istituisce un organo di mediazione.

2Detto organo di mediazione non è vincolato da istruzioni ed è subordinato al DDPS soltanto sul piano amministrativo.

Art. 40d (nuovo) Compiti

1Su richiesta di persone soggette all’obbligo di leva, di militari o di loro familiari, l’organo di mediazione funge da mediatore tra i richiedenti e gli organi militari in relazione con questioni concernenti l’obbligo di leva o l’obbligo di prestare servizio militare.

2A tal fine, l’organo di mediazione può, in particolare:

a. con l’approvazione del richiedente, chiedere informazioni scritte o orali e il rilascio di documenti o atti;

b. effettuare ispezioni oculari;

c. ricorrere a esperti;

d. visitare la truppa e le autorità militari.

3L’organo di mediazione presenta annualmente al DDPS un rapporto sulle proprie attività.

Art. 40e (nuovo) Procedura, collaborazione

1La procedura dinanzi all’organo di mediazione non ha effetto sospensivo. Non sostituisce gli atti scritti da depositare presso organi militari, autorità amministrative