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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine
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Legge militare
b. l’apprezzamento dell’idoneità al servizio militare o al servizio di protezione civile;
c. l’esame di motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale;
d. l’attribuzione a una funzione militare.
Titolo prima dell’art. 12
Sezione 2: Servizio militare
Art. 13 Limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare
1L’obbligo di prestare servizio militare dura al massimo:
a. per i militari di truppa e per i sottufficiali: sino alla fine del dodicesimo anno a decorrere dalla conclusione della scuola reclute;
b. per i sottufficiali superiori:
1. non incorporati in stati maggiori di corpi di truppa o in stati maggiori di Grandi Unità: sino alla fine dell’anno in cui compiono 36 anni,
2. incorporati in stati maggiori di corpi di truppa: sino alla fine dell’anno in cui compiono 42 anni,
3. incorporati in stati maggiori di Grandi Unità: sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni;
c. per gli ufficiali subalterni: sino alla fine dell’anno in cui compiono 40 anni;
d. per i capitani: sino alla fine dell’anno in cui compiono 42 anni;
e. per gli ufficiali superiori: sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni;
f. per gli alti ufficiali superiori: sino alla fine dell’anno in cui compiono 65 anni;
g. per gli specialisti: sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni;
h. per il personale militare: fino alla fine del rapporto di lavoro; è fatta salva una durata maggiore secondo le lettere a–g.
2Il Consiglio federale può:
a. diminuire i limiti d’età in funzione della gestione dell’effettivo dell’esercito;
b. aumentare i limiti d’età per un servizio attivo o un servizio d’appoggio;
c. prevedere che i sottufficiali superiori, gli ufficiali superiori e gli specialisti possano, se sussiste una necessità per l’esercito, prolungare la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, tuttavia al massimo sino alla fine dell’anno in cui compiono 65 anni.
Art. 18 cpv. 1 lett. c e h
1Sono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego: