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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine
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Legge militare
Art. 3 cpv. 1
1L’assicurazione militare si estende alla durata complessiva delle situazioni e delle attività menzionate negli articoli 1a e 2 nonché ai periodi tra due servizi militari consecutivi ravvicinati se l’assicurato è incapace al lavoro senza colpa propria.
3. Legge del 25 settembre 19528 sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 9 cpv. 1bis (nuovo)
1bisAlle persone ammesse al servizio militare secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge militare9 spetta, per il numero di giorni di servizio militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell’indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia.