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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine

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Legge militare

2In caso di servizio d’appoggio o di servizio attivo, il Consiglio federale può impiegare la Sicurezza militare per proteggere i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e altre persone.

3Gli organi competenti per la sicurezza militare sono autorizzati a:

a. trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, sempreché e finché i loro compiti lo esigano;

b. trasmettere, con il consenso delle persone interessate, dati personali all’estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati;

c. trasmettere alle autorità di perseguimento penale della Confederazione informazioni risultanti dall’adempimento dei compiti e concernenti persone che si trovano in Svizzera, nella misura in cui dette informazioni possono essere determinanti per il perseguimento penale.

4Il Consiglio federale disciplina:

a. i compiti in dettaglio e l’organizzazione degli organi competenti per la sicurezza militare;

b. la collaborazione di detti organi con organi di sicurezza civili, tenendo conto in particolare delle disposizioni legali concernenti il Servizio delle attività informative e la protezione dei dati;

c. in caso di servizio d’appoggio e di servizio attivo, la protezione dei dati e la facoltà di trattare dati personali all’insaputa delle persone interessate;

d. in caso di servizio d’appoggio o di servizio attivo, le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando queste pregiudicassero l’acquisizione d’informazioni.

Titolo prima dell’art. 102

Capitolo 5: Gradi e funzioni particolari

Art. 102 lett. a

I gradi dell’esercito sono i seguenti:

a. truppa: recluta, soldato, appuntato;

Art. 104a (nuovo) Specialisti

1I militari che, in virtù di conoscenze specifiche, soprattutto nel settore della sicurezza e in ambito tecnico, o in virtù della loro attività professionale, forniscono servizi indispensabili all’esercito o alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, possono essere nominati specialisti e essere incorporati di conseguenza a livello militare.

2Il Consiglio federale determina e definisce le funzioni nei dettagli in un’ordinanza.