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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine

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Legge militare

c. la capacità d’impiego delle truppe e delle formazioni di professionisti nonché la prontezza dell’esercito non sono compromesse;

d. gli obiettivi del servizio d’istruzione non sono pregiudicati in misura eccessiva.

6Il Consiglio federale disciplina la procedura e l’assunzione dei costi. Può autorizzare il DDPS a concludere accordi di prestazione.

7Le truppe in servizio d’istruzione possono prestare, senza armi, aiuto spontaneo per la gestione di eventi imprevisti.

Art. 59 cpv. 4 (nuovo)

4I servizi prestati nell’amministrazione militare da personale militare o da impiegati dell’amministrazione militare nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro non danno diritto al soldo e non sono computati.

Art. 61, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 (nuovo)

Impiego nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza

1In caso di necessità, i militari possono essere messi a disposizione degli organi di condotta civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza in qualità di capi o specialisti, per quanto le esigenze dell’esercito lo consentano.

3A fini di coordinamento, il Consiglio federale può mettere dei militari durevolmente a disposizione delle autorità civili per creare le condizioni atte a consentire all’esercito di adempiere rapidamente e efficacemente compiti d’appoggio.

Art. 65b (nuovo) Formazioni di milizia in stato di prontezza elevata

Il Consiglio federale può prevedere uno stato di prontezza accresciuta per le formazioni di milizia che devono essere disponibili con particolare rapidità per gli impieghi.

Art. 65c (nuovo) Impiego di impiegati dell’amministrazione militare

1Il DDPS può ordinare l’impiego militare di impiegati dell’amministrazione militare che forniscono prestazioni indispensabili a un impiego dell’esercito.

2Tali impiegati effettuano l’impiego militare come servizio militare. Allo scopo sopra indicato, gli impiegati non soggetti all’obbligo di prestare servizio militare sono assegnati all’esercito. Nel contratto di lavoro può essere previsto un corrispondente obbligo.

3Il DDPS disciplina i rapporti di subordinazione per la durata dell’impiego.