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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine
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Legge militare
c. il personale medico necessario per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica civile nell’ambito del servizio sanitario e non assolutamente indispensabile all’esercito per compiti nell’ambito del servizio sanitario;
h. gli impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale, nonché dell’amministrazione, che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva
1L’idoneità al servizio militare può essere riesaminata d’ufficio o su richiesta. Possono presentare una domanda scritta e motivata di riesame:
Art. 21, rubrica, nonché cpv. 1 e 2
Non reclutamento
1Le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se:
a. risultano intollerabili per l’esercito perché:
1. sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto,
2. è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;
b. non può essere loro ceduta un’arma personale (art. 113 cpv. 1).
2Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se sussiste una necessità per l’esercito e:
a. nei casi di cui al capoverso 1 lettera a: se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall’esecuzione della pena;
b. nei casi di cui al capoverso 1 lettera b: se non sussistono più motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale.
Art. 22, rubrica, nonché cpv. 1 e 2
Esclusione dall’esercito
1I militari sono esclusi dall’esercito se:
a. risultano intollerabili per l’esercito perché:
1. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto,
2. è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;
b. non può essere loro ceduta un’arma personale (art. 113 cpv. 1).