Progetto

Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Legge militare

c. il personale medico necessario per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica civile nell’ambito del servizio sanitario e non assolutamente indispensabile all’esercito per compiti nell’ambito del servizio sanitario;

h. gli impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale, nonché dell’amministrazione, che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza;

Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva

1L’idoneità al servizio militare può essere riesaminata d’ufficio o su richiesta. Possono presentare una domanda scritta e motivata di riesame:

Art. 21, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Non reclutamento

1Le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se:

a. risultano intollerabili per l’esercito perché:

1. sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto,

2. è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;

b. non può essere loro ceduta un’arma personale (art. 113 cpv. 1).

2Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se sussiste una necessità per l’esercito e:

a. nei casi di cui al capoverso 1 lettera a: se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall’esecuzione della pena;

b. nei casi di cui al capoverso 1 lettera b: se non sussistono più motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale.

Art. 22, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Esclusione dall’esercito

1I militari sono esclusi dall’esercito se:

a. risultano intollerabili per l’esercito perché:

1. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto,

2. è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;

b. non può essere loro ceduta un’arma personale (art. 113 cpv. 1).