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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine

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Legge militare

possa ancora essere prestato entro i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13).

4La scuola reclute dura 18 settimane. Il Consiglio federale può prevedere che la durata della scuola reclute possa essere ridotta o aumentata di sei settimane al massimo nel caso di formazioni con particolari esigenze in materia di istruzione.

Art. 51 cpv. 2 e 3 (nuovo)

2È prestato al massimo un corso di ripetizione l’anno. Un corso di ripetizione dura 19 giorni al massimo per la truppa e 26 giorni al massimo per le funzioni chiave, i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali.

3Il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso la durata e la periodicità dei corsi di ripetizione. Tiene conto in particolare delle esigenze dell’istruzione, della prontezza d’impiego e delle risorse disponibili.

Art. 52 (nuovo) Aiuto a favore di attività civili o attività fuori del servizio

1Su richiesta, l’esercito e l’amministrazione militare possono prestare aiuto, con persone o materiale, a autorità civili o a terzi, nell’ambito di:

a. attività civili d’interesse pubblico;

b. attività civili o attività fuori del servizio di importanza nazionale o internazionale.

2Le autorità civili hanno la priorità rispetto ad altri richiedenti.

3L’aiuto può essere prestato soltanto se:

a. è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di svolgere le attività né con i propri mezzi né con l’aiuto di società, associazioni o organizzazioni militari o della protezione civile;

b. in base alla propria istruzione e al proprio equipaggiamento, le persone previste a tal fine sono idonee a prestare l’aiuto ed è garantita la sicurezza necessaria.

4Possono prestare aiuto:

a. le truppe in servizio d’istruzione;

b. le formazioni di professionisti;

c. gli esercizi logistici dell’amministrazione militare.

5Le truppe in servizio d’istruzione e le formazioni di professionisti possono prestare aiuto soltanto se:

a. l’aiuto presenta sostanziali ripercussioni positive sull’istruzione o sull’allenamento dei militari nell’ambito delle rispettive funzioni;

b. l’aiuto è prestato senza armi e non devono essere adempiuti compiti che presuppongono poteri di polizia;