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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine
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Legge militare
b. al DDPS in caso di catastrofi in Svizzera nonché per l’impiego di singoli membri del personale militare.
Art. 72
Abrogato
Art. 73 cpv. 2 (nuovo) e 3
2Se motivi oggettivi lo esigono, il Consiglio federale può prevedere disposizioni particolari in materia di diritto del personale per servizi d’appoggio all’estero prestati da impiegati dell’amministrazione federale nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro.
3Il ricorso a personale esterno all’amministrazione federale è disciplinato mediante contratto.
Art. 81 cpv. 2
2Nell’esercizio militare, le autorità militari dispongono del personale e del materiale delle imprese.
Art. 82
Abrogato
Art. 92a (nuovo) Impiego delle armi contro aeromobili
1Su ordine del capo del DDPS, in singoli casi possono essere impiegate armi contro aeromobili:
a. se gli aeromobili non si conformano agli ordini della polizia aerea, vi è pericolo nel ritardo, gli altri mezzi disponibili non sono sufficienti e il danno da prevenire giustifica l’impiego delle armi;
b. se aeromobili di Stato, segnatamente aeromobili militari, utilizzano lo spazio aereo svizzero senza autorizzazione o non osservano le condizioni stabilite nell’autorizzazione;
c. se una decisione del Consiglio federale concernente la limitazione della navigazione aerea prevede tale possibilità; o
d. in caso di stato di necessità o di legittima difesa.
2Se è prevedibile che in relazione con l’impiego di armi siano uccise persone, l’impiego di armi è consentito soltanto se esso è assolutamente necessario:
a. per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
b. per effettuare un regolare arresto o per impedire l’evasione di una persona legalmente detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.