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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine
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Legge militare
Art. 67 Servizio d’appoggio a favore di autorità civili
1In Svizzera il servizio d’appoggio a favore di autorità civili è prestato:
a. in situazioni straordinarie in cui la sicurezza interna non è gravemente minacciata;
b. nel quadro della protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, in particolare di infrastrutture che assicurano la disponibilità di beni e servizi vitali quali l’energia, le comunicazioni e i trasporti;
c. nel quadro di impieghi nell’ambito dei servizi coordinati;
d. nel quadro dell’adempimento di altri compiti d’importanza nazionale.
2L’appoggio ha luogo su richiesta delle autorità interessate della Confederazione o dei Cantoni e soltanto nella misura in cui:
a. il compito è di interesse pubblico;
b. a livello di personale, di materiale o di tempo, le autorità civili potrebbero adempiere il compito soltanto con un impiego sproporzionato di risorse.
3Per l’appoggio possono essere inviate truppe oppure messi a disposizione materiale e beni d’approvvigionamento dell’esercito. Per quanto necessario, per fornire aiuto si può far capo a personale della Confederazione o di altre istituzioni.
4Il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso quale armamento è necessario alla truppa per la protezione delle persone e delle truppe impiegate e per l’adempimento del suo compito.
Art. 69 Servizio d’appoggio all’estero
1All’estero, il servizio d’appoggio a favore di autorità civili è prestato:
a. nel quadro della protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri;
b. nel quadro dell’appoggio all’assistenza umanitaria, su richiesta dello Stato interessato o di organizzazioni internazionali.
2Il servizio d’appoggio all’estero è volontario. Può essere dichiarato obbligatorio per appoggiare l’assistenza umanitaria nelle regioni limitrofe.
3Per gli impieghi secondo il capoverso 1 lettera a, il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso quale armamento è necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate e per l’adempimento del loro compito.
4Per l’esecuzione dell’impiego, il Consiglio federale può concludere le necessarie convenzioni internazionali concernenti le relative condizioni quadro.
Art. 70 cpv. 1 lett. b
1La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta: