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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine

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Legge militare

o giudiziarie e non sospende i termini d’impugnazione. È priva di formalità e gratuita.

2Gli organi militari interessati sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti. Possono essere sentiti terzi.

3L’organo di mediazione comunica le proprie conclusioni al richiedente e agli organi militari interessati.

Art. 41 cpv. 4

Abrogato

Art. 42 Totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione

1Il numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione da prestare si fonda sulle necessità dell’esercito.

2Per la truppa esso ammonta a 280 giorni al massimo.

3Il Consiglio federale stabilisce il numero di giorni di servizio d’istruzione per gli altri militari. Detto numero ammonta a 1500 giorni al massimo.

Art. 44 Servizi d’istruzione volontari

1Se sussiste una corrispondente necessità militare, i militari possono essere ammessi a prestare servizi d’istruzione su base volontaria.

2I servizi d’istruzione prestati su base volontaria non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

Art. 46 cpv. 1

1L’istruzione è organizzata a tutti i livelli in funzione dei compiti dell’esercito.

Art. 47 cpv. 4, primo periodo

4Il personale militare è impiegato nei settori dell’istruzione, della condotta e in tutti i tipi d’impiego dell’esercito. ...

Art. 49 Scuola reclute

1Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute al più presto dall’inizio dell’anno in cui compiono 19 anni e al più tardi nell’anno in cui compiono 25 anni. Il periodo è stabilito sulla base delle necessità dell’esercito. I desideri delle persone soggette all’obbligo di leva sono considerati per quanto possibile.

2I reclutati che alla fine dell’anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute sono prosciolti dall’esercito.

3Il Consiglio federale può prevedere che la scuola reclute possa essere assolta anche più tardi, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42)