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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine
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Legge militare
Art. 116 cpv. 1, secondo periodo
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 119 Collaborazione dell’esercito nella Rete integrata Svizzera per la
sicurezza
L’esercito collabora con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza in modo da consentire alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza di reagire in modo flessibile, globale, tempestivo ed efficace alle minacce e ai pericoli in materia di politica di sicurezza sia entro i confini nazionali che nelle regioni estere limitrofe.
Art. 121 cpv. 1
1Per il trattamento dei dati di controllo e per le relazioni con le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, i Cantoni nominano comandanti di circondario.
Art. 123 cpv. 3
3Non esigono emolumenti per:
a. l’esecuzione di lavori che servono alla difesa nazionale;
b. la partecipazione a procedure di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari.
Art. 128 cpv. 1
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 145 Dispense
Per l’adempimento di compiti importanti nei settori civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono essere dispensate o congedate dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo.
Art. 146, rubrica
Sistemi d’informazione militari
Art. 146a (nuovo) Inchieste a scopi scientifici
In occasione del reclutamento e nel corso dell’istruzione, le persone soggette all’obbligo di leva e i militari possono essere interrogati, su incarico del DDPS, nel quadro di inchieste svolte a scopi scientifici. Queste devono essere eseguite garantendo la protezione della personalità e dei dati.
Art. 149
Abrogato