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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 18 pagine

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Legge militare

Art. 95 (nuovo) Effettivo regolamentare dell’esercito

1L’esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare.

2Non rientrano nell’effettivo regolamentare dell’esercito:

a. le reclute;

b. i membri della Giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d’esercizio dei Cantoni;

c. i militari non incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;

d. l’effettivo di personale dell’amministrazione militare.

Art. 96 (nuovo) Struttura dell’esercito

L’esercito si articola in:

a. capo dell’esercito, con lo stato maggiore strategico-militare;

b. Stato maggiore dell’esercito;

c. Comando dell’istruzione, con:

1. Istruzione superiore dei quadri,

2. Personale dell’esercito,

3. cinque formazioni d’addestramento;

d. Comando delle operazioni, con:

1. Forze terrestri, con due brigate meccanizzate e il comando forze speciali,

2. quattro regioni territoriali,

3. comando della polizia militare,

4. Forze aeree, con una brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree e con il comando Impiego delle Forze aeree;

e. Base logistica dell’esercito:

1. una brigata logistica,

2. Settore della sanità militare;

f. Base d’aiuto alla condotta, con una brigata d’aiuto alla condotta.

Art. 97 (nuovo) Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale

1La Giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all’autorità di comando dell’esercito.

2I membri della Giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi dei militari.