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Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 20 pagine

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2Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

3L’autorità d’approvazione può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né esposta pubblicamente. L’autorità d’approvazione sottopone il progetto agli interessati, sempre che non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità d’approvazione può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Sezione 3: Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

Art. 95k

1Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr13. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate.

3Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr14.

Sezione 4: Procedura di ricorso

Art. 95l

1La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

2I Cantoni e i Comuni interessati sono pure legittimati a ricorrere.

13 RS 711

14 RS 711