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Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 20 pagine
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4Durante la fase preparatoria è effettuato il confronto dei dati secondo l’articolo 102abiscapoversi 2 e 3 e presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino.
5L’UFM può incaricare terzi di svolgere dei compiti di cui al capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo di tenere il segreto che vincola il personale della Confederazione.
Art. 26a Accertamento medico
1 I richiedenti l’asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento del deposito della domanda d’asilo, immediatamente dopo il deposito della stessa, ma al più tardi durante
l’audizione sui motivi d’asilo secondo l’articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l’articolo 36 capoverso 1.
2 Per le allegazioni di cui al capoverso 1, l’UFM designa lo specialista competente per l’esame medico. L’articolo 82a si applica per analogia. L’UFM può delegare a terzi i compiti medici necessari.
3 I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d’asilo e d’allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. L’UFM può consultare un medico di fiducia.
Art. 26b Procedura Dublino
La procedura Dublino ha inizio con la presentazione di una domanda di presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo a uno Stato Dublino. La procedura dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino alla sua interruzione e alla decisione relativa allo svolgimento di una procedura celere o ampliata.
Art. 26c Procedura celere
Al termine della fase preparatoria segue la procedura celere con l’audizione sui motivi d’asilo. Il Consiglio federale stabilisce le singole fasi procedurali.
Art. 26d Procedura ampliata
Se dall’audizione del richiedente sui motivi d’asilo risulta che non è possibile una decisone di prima istanza nel quadro della procedura celere, segnatamente poiché sono necessari accertamenti supplementari, il richiedente è assegnato alla procedura ampliata e attribuito a un Cantone.