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Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 20 pagine

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Art. 95g Opposizione

1Durante il termine di esposizione pubblica, chiunque è parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa9 o della LEspr10 può fare opposizione. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

2Entro il termine di esposizione pubblica sono fatte valere tutte le obiezioni relative al diritto di espropriazione nonché le domande di indennizzo o di prestazione in natura. Opposizioni e domande successive secondo gli articoli 39–41 LEspr11 sono presentate all’autorità d’approvazione.

3I Comuni interessati tutelano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 95h Procedura di eliminazione delle divergenze nell’amministrazione fe-

derale

La procedura di eliminazione delle divergenze nell’amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199712 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 95i Durata di validità

1Con l’approvazione dei piani l’autorità d’approvazione decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto d’espropriazione.

2L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione. In caso di cambiamento di destinazione l’approvazione dei piani decade se entro due anni dal passaggio in giudicato della decisione l’edificio o l’infrastruttura non è ancora stata usata completamente o prevalentemente per l’alloggiamento di richiedenti l’asilo.

3Per importanti motivi, l’autorità d’approvazione può prorogare la durata di validità dell’approvazione. La proroga è di tre anni al massimo nel caso dell’edificazione o modifica di edifici o infrastrutture e di un anno al massimo in caso di cambiamento di destinazione.

Art. 95j Procedura semplificata d’approvazione dei piani

1La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

a. progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b. edifici e infrastrutture la cui modifica o cambiamento di destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sul territorio e sull’ambiente;

c. edifici e infrastrutture che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

9 RS 172.021

10RS 711

11RS 711

12 RS 172.010