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Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 20 pagine

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5Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, di norma sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 22 capoversi 2–4 e all’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr19.

6Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, il Tribunale amministrativo federale decide immediatamente e in priorità.

Art. 110

1Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di:

a. tre giorni nella procedura celere e sette giorni nella procedura ampliata per

le decisioni di cui all’articolo 31a capoverso 4;

b. tre giorni per le decisioni di non entrata nel merito ai sensi

dell’articolo 31a capoversi 1 e 3, nonché per le decisioni di cui all’articolo 23 capoverso 1, all’articolo 40 in combinato disposto con l’articolo 6a capoverso 2 lettera a e all’articolo 111b.

3Il termine di cui al capoverso 2 può essere prorogato se il ricorrente o il suo rappresentante è impossibilitato, segnatamente a causa di una malattia o un infortunio, ad agire entro tale termine.

Art. 110a (abrogato)

Art. 111abisMisure istruttorie e notificazione orale delle sentenze

1Nell’ambito della procedura di ricorso contro decisioni d’asilo ai sensi

dell’articolo 31a prese nella procedura celere o nella procedura Dublino, il Tribunale amministrativo federale attua le misure istruttorie di cui all’articolo 39 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200520 sul Tribunale amministrativo federale nei centri della Confederazione, se ciò può accelerare la decisione sul ricorso.

2La sentenza può essere notificata oralmente. La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale.

3Le parti possono richiedere una redazione completa della sentenza entro cinque giorni dalla sua notificazione orale. Ciò non ne sospende la forza esecutiva.

Art. 111aterIndennizzo delle parti

Nel contesto della procedura di ricorso contro decisioni d’asilo ai sensi

dell’articolo 31a prese nella procedura celere o nella procedura Dublino, non è accordato alcun indennizzo alle parti. Se il richiedente l’asilo ha rinunciato alla rappresentanza legale secondo l’articolo 102h, sono applicabili le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

19 RS 142.20

20 RS 173.32