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Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 20 pagine
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Art. 24b Esercizio dei centri
1L’UFM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l’esercizio dei centri della Confederazione. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
2Il DFGP emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un funzionamento ordinato nei centri della Confederazione.
Art. 24c Utilizzo per un breve periodo di edifici e infrastrutture della Confe-
derazione per l’alloggio di richiedenti l’asilo
1Se le esistenti strutture di accoglienza non sono sufficienti a breve termine, edifici e infrastrutture della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale e senza procedura di approvazione dei piani per l’alloggio di richiedenti l’asilo per al massimo un anno, se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifca essenziale in relazione all’occupazione dell’infrastruttura o dell’edificio.
2Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1 in particolare:
a. i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;
b. le trasformazioni edilizie di esigua entità;
c. le installazioni di importanza secondaria e non visibili dall’esterno quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;
d. le costruzioni mobiliari di importanza secondaria rispetto agli edifici esistenti.
3Gli edifici o le infrastrutture di cui al capoverso 1 possono essere nuovamente utilizzati al più presto dopo un’interruzione di due anni, fatte salve le circostanze eccezionali di cui all’articolo 55.
4La Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d’ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell’alloggio.
Art. 24d Utilizzazione di edifici e infrastrutture della Confederazione per
l’alloggio di richiedenti l’asilo
1Le infrastrutture e gli edifici della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale per l’alloggio di richiedenti per al massimo tre anni se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale in relazione all’occupazione dell’infrastruttura o dell’edificio.
2Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1, in particolare:
a. i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;
b. le trasformazioni edilizie di esigua entità;
c. le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;
d. le costruzioni mobiliari.