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Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 20 pagine
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3Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d’ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell’alloggio.
Art. 24e (nuovo) Centri cantonali d’alloggiamento
1I richiedenti l’asilo possono essere alloggiati in un centro gestito dal Cantone se non sono disponibili posti sufficienti nei centri della Confederazione secondo
l’articolo 24.
2Il Cantone d’ubicazione:
a. garantisce un alloggiamento, un’assistenza e un’occupazione adeguati;
b. presta l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza;
c. garantisce l’istruzione scolastica di base;
d. adotta i provvedimenti di sicurezza necessari per garantire un esercizio ordinato.
3Il Cantone può delegare a terzi l’adempimento di tutti o parte dei compiti.
4Alla prestazione dell’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è applicabile il diritto cantonale.
5La Confederazione rimborsa ai Cantoni d’ubicazione le spese sostenute per
l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura per l’ottenimento e la fatturazione degli importi. Se possibile, definisce i contributi in forma forfettaria.
6Le restanti disposizioni vigenti per i centri della Confederazione sono applicate per analogia anche ai centri gestiti dai Cantoni.
Art. 25a (abrogato)
Art. 26 Fase preparatoria
1La fase preparatoria inizia dopo il deposito della domanda d’asilo. Dura al massimo 10 giorni nella procedura Dublino e al massimo 21 giorni nelle altre procedure.
2Durante la fase preparatoria l’UFM rileva le generalità del richiedente e di norma lo fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevarne altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertarne l’età (art. 17 cpv. 3bis), verificarne i mezzi di prova, i documenti di viaggio e d’identità, nonché procedere agli accertamenti relativi all’identità e alla provenienza.
3L’UFM informa il richiedente dei suoi diritti e doveri nella procedura d’asilo. Può interrogarlo sulla sua identità, sull’itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese. Accerta con il richiedente se la sua domanda d’asilo è sufficientemente motivata. Se questa condizione non è adempiuta e il richiedente ritira la sua domanda, questa è stralciata senza formalità ed è avviata la partenza.