Progetto

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

Nuovo titolo:

Titolo prima dell’articolo 102

Capitolo 8: Protezione giuridica, procedura di ricorso, riesame e domande multi-

ple

Sezione 1: Protezione giuridica nei centri della Confederazione

Art. 102f Principio

1I richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione hanno diritto a una consulenza e una rappresentanza legale gratuite.

2L’UFM affida l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 a uno o più fornitori di prestazioni.

Art. 102g Consulenza in merito alla procedura d’asilo

1Durante il soggiorno nel centro della Confederazione, i richiedenti l’asilo hanno accesso alla consulenza in merito alla procedura d’asilo.

2Questa comprende segnatamente l’informazione dei richiedenti l’asilo in merito ai diritti e doveri nella procedura d’asilo.

Art. 102h Rappresentanza legale

1Per il primo interrogatorio durante la fase preparatoria e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnata una rappresentanza legale, sempre che egli non la rifiuti esplicitamente.

2La rappresentanza legale dura sino al passaggio in giudicato della decisione nella procedura celere e nella procedura Dublino o fino alla decisione di una procedura ampliata. Il rappresentante legale informa il prima possibile il richiedente nel caso intenda rinunciare a interporre ricorso.

3I compiti del rappresentante legale sono retti dall’articolo 102k.

Art. 102i Compiti del fornitore di prestazioni

1Il fornitore di prestazioni di cui all’articolo 102f capoverso 2 è responsabile in particolare di garantire, organizzare ed eseguire la consulenza e la rappresentanza legale nel centro della Confederazione. Provvede ad assicurare la qualità della consulenza e della rappresentanza legale.

2Il fornitore di prestazioni designa le persone incaricate della consulenza e della rappresentanza legale. Assegna le persone incaricate della rappresentanza legale ai richiedenti l’asilo.

3Sono ammesse a fornire consulenza le persone che si occupano professionalmente della consulenza ai richiedenti l’asilo. Sono ammesse ad assumere la rappresentanza legale gli avvocati. Sono pure ammesse le persone titolari di un diploma universita-