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Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 20 pagine

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Art. 95b Diritto sull’espropriazione e diritto applicabile

1L’acquisto di fondi per edifici e infrastrutture destinati all’alloggiamento di richiedenti l’asilo e la creazione di diritti reali su tali fondi competono al DFGP. Se necessario, quest’ultimo è autorizzato a procedere all’espropriazione.

2La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e sussidiariamente dalla legge federale del 20 giugno 19306 sull’espropriazione (LEspr).

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani

Art. 95c Avvio della procedura ordinaria di approvazione dei piani

La domanda di approvazione dei piani deve essere presentata all’autorità competente corredata della documentazione necessaria. L’autorità verifica la completezza della documentazione e se del caso ne richiede il completamento.

Art. 95d Picchettamento

1Prima dell’esposizione pubblica della domanda, il richiedente deve rendere visibili, picchettandole, le modifiche del terreno causate dagli edifici e dalle infrastrutture previste; nel caso di opere edili deve procedere alla modinatura.

2Le obiezioni al picchettamento o alla modinatura devono essere presentate immediatamente all’autorità d’approvazione, in ogni caso prima della scadenza del termine dell’esposizione pubblica.

Art. 95e Audizione, pubblicazione ed esposizione pubblica della domanda

1L’autorità d’approvazione trasmette la domanda ai Cantoni e ai Comuni interessati per un parere. L’intera procedura di audizione dura tre mesi. Questo termine può essere prorogato eccezionalmente, in casi motivati.

2La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale, ed esposta pubblicamente durante 30 giorni.

3L’esposizione pubblica provoca il bando di espropriazione secondo gli articoli 42– 44 LEspr7.

Art. 95f Avviso personale

Al più tardi con l’esposizione pubblica della domanda, il richiedente trasmette a tutti gli aventi diritto a un’indennità secondo l’articolo 31 LEspr8 un avviso personale relativo ai diritti da espropriare.

6 RS 711

7 RS 711

8 RS 711