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Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 20 pagine
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soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l’invio ritorni al mittente come non recapitabile.
2Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indicato un recapito comune, l’autorità invia le decisioni o comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente.
3In casi adeguati, le decisioni e le comunicazioni possono essere notificate oralmente e motivate sommariamente. La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il richiedente o il suo procuratore ne riceve un estratto.
Art. 12a Recapito e notifica nei centri della Confederazione
1Nei centri della Confederazione le decisioni e comunicazioni sono consegnate di persona. Se il richiedente l’asilo è scomparso, le decisioni e comunicazioni sono recapitate secondo l’articolo 12.
2Se al richiedente l’asilo è stato assegnato un rappresentante legale, le decisioni e comunicazioni sono recapitate al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Quest’ultimo o il rappresentante legale assegnato informa immediatamente il richiedente l’asilo in merito al recapito avvenuto.
3Se non è stato assegnato alcun rappresentante legale, le decisioni o comunicazioni sono recapitate al richiedente l’asilo. Un procuratore designato dal richiedente l’asilo è informato immediatamente in merito al recapito avvenuto.
4La notifica orale e la motivazione sommaria sono rette dall’articolo 12 capoverso 3.
Art. 13 Recapito e notifica nell’ambito della procedura all’aeroporto e in
casi urgenti
1Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda d’asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21–23) anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confermarne il ricevimento per scritto; altrimenti l’autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l’articolo 11 capoverso 3 della legge del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa. La notificazione è comunicata al procuratore.
2Per la procedura all’aeroporto si applica per analogia l’articolo 12a.
3In altri casi urgenti, l’UFM può autorizzare un’autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all’estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax.
Art. 16 cpv. 1
1Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l’asilo