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Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 20 pagine
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2bisSe circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.
Art. 46 cpv. 1bis
1bisDurante il soggiorno nei centri della Confederazione, per l’esecuzione dell’allontanamento è competente il Cantone di ubicazione.
Art. 52 cpv. 2 (abrogato)
Art. 68 cpv. 3 (abrogato)
Art. 78 cpv. 4
4Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un’audizione secondo l’articolo 29.
Articolo 80
1I Cantoni d’attribuzione garantiscono l’aiuto sociale o il soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.
2Fintanto che tali persone si trovano in un centro della Confederazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati, la Confederazione garantisce l’aiuto sociale o il soccorso d’emergenza. In collaborazione con il Cantone d’ubicazione, garantisce inoltre l’assistenza sanitaria e l’istruzione scolastica di base. La Confederazione può delegare a terzi l’adempimento di tutti o parte dei compiti. Gli articoli da 81 a 83a sono applicabili per analogia.
Art. 91 cpv. 2tere 4bis
2terLa Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione o un centro speciale ai sensi dell’articolo 24a un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.
4bisPuò versare sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione per persone che soggiornano in centri della Confederazione o in un centro speciale ai sensi dell’articolo 24a. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni in cui sono ubicati tali centri o con terzi incaricati.
Art. 93a Consulenza per il ritorno
1Mediante la consulenza al ritorno, la Confederazione promuove il ritorno volontario. L’UFM provvede a organizzare consulenze regolari nei centri della Confederazione.