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Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 20 pagine
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2Può affidare questi compiti ai consultori cantonali per il ritorno o a terzi.
Art. 93b Indennizzo per la consulenza per il ritorno
1La Confederazione versa contributi ai fornitori di prestazioni dei consultori per il ritorno di cui all’articolo 93a capoverso 2 per il rimborso dei costi amministrativi e di personale.
2Questo importo forfetario costituisce un indennizzo per l’informazione e la consulenza fornite ai richiedenti l’asilo e alle persone allontanate.
3Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose e le condizioni per il versamento dei contributi.
Art. 94 (abrogato)
Titolo prima dell’articolo 95a
Capitolo 6a: Approvazione dei piani per edifici e infrastrutture destinati all’alloggio dei richiedenti l’asilo
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 95a Principio
1È necessaria un’approvazione dei piani del DFGP (autorità d’autorizzazione) affinché edifici e infrastrutture che servono alla Confederazione completamente o per la maggior parte all’alloggio di richiedenti l’asilo possano essere:
a. edificati ex novo;
b.modificati o destinati a questo nuovo utilizzo.
2Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
3Autorizzazioni e piani cantonali non sono necessari. Nel quadro della procedura di approvazione va considerato il diritto cantonale nella misura in cui non limita in maniera sproporzionata l’adempimento dei compiti relativi all’alloggio dei richiedenti l’asilo o all’espletamento di procedure d’asilo.
4L’approvazione dei piani per progetti che hanno un impatto notevole sul territorio e sull’ambiente presuppone fondamentalmente un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio.
5 RS 700