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Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 20 pagine

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Allegato

(Cifra II)

Modifica del diritto vigente

La legge seguente è modificata come segue:

Legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr)22

Articolo 74 capoverso 2

2Queste misure sono ordinate dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione o in un centro speciale di cui all’articolo 24a LAsi, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall’autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

Articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5

1Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può:

b. incarcerare lo straniero se:

5. la decisione d’allontanamento è notificata in un centro della Confederazione o in un centro speciale di cui all’articolo 24a LAsi e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile.

Articolo 80 capoverso 1

1La carcerazione è ordinata dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione o in un centro speciale di cui all’articolo 24a LAsi, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro. Nei casi di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dall’UFM.

22 RS 142.20