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Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 20 pagine

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rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione del centro.

Art. 17 cpv. 3 e 4 (abrogato)

3Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, per la durata della procedura dopo l’attribuzione al Cantone.

4Abrogato

Art. 19 cpv. 1-3

1La domanda d’asilo deve essere presentata al posto di controllo di un aeroporto svizzero, all’atto dell’entrata in Svizzera presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro di procedura.

1bisPuò depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.

2Abrogato

3Abrogato

Articolo 20

Abrogato

Art. 21 cpv. 1

1Le autorità competenti attribuiscono a un centro di procedura le persone che presentano una domanda d’asilo alla frontiera o dopo l’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese.

Art. 22 cpv. 3bis(nuovo), 4 e 6

3bisAl richiedente l’asilo che presenta una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero, la Confederazione garantisce una consulenza e una rappresentanza legale gratuite secondo gli articolo da 102f a 102k.

4La decisione relativa al rifiuto dell’entrata e all’assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, gli è concesso il diritto di essere sentito.

6L’UFM può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. Negli altri casi, l’ulteriore procedura all’aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.