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Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 20 pagine

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Art. 23 cpv. 2

2La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, l’UFM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione

Titolo prima dell’articolo 24

Sezione 2a: Centri della Confederazione

Art. 24 Centri di procedura, d’attesa e di partenza

1La Confederazione allestisce centri di procedura, d’attesa e di partenza gestiti dall’UFM.

2I richiedenti l’asilo sono alloggiati in centri di procedura in particolare:

a. dal deposito della domanda d’asilo per tutta la fase preparatoria;

b. durante la procedura celere fino allo scadere del termine di ricorso;

c. durante la procedura ampliata fino alla ripartizione fra i Cantoni.

3Nel quadro della procedura Dublino i richiedenti l’asilo possono essere alloggiati in centri d’attesa dal termine della fase preparatoria fino allo scadere del termine di ricorso.

4Nella procedura Dublino e nella procedura celere dallo scadere del termine di ricorso fino alla partenza i richiedenti l’asilo possono essere alloggiati in centri di partenza.

5I centri di procedura, d’attesa o di partenza possono essere riuniti in un edificio o in un’infrastruttura.

6La permanenza nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Può essere prolungata di un periodo appropriato se ciò consente di accelerare la procedura d’asilo. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli e le durate massime della permanenza nei centri di procedura, d’attesa e di partenza.

7Se necessario, la ripartizione fra i Cantoni può essere decisa anche prima dello scadere della durata massima di permanenza. La ripartizione è retta dall’articolo 27.

Art. 24a Centri speciali

1L’UFM può collocare i richiedenti l’asilo che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio regolare dei centri della Confederazione, in centri speciali istituiti e gestiti dall’UFM o dalle autorità cantonali. In tali centri possono essere collocati alle stesse condizioni i richiedenti attribuiti a un Cantone. La Confederazione e i Cantoni partecipano alle spese proporzionalmente all’uso che ne fanno.

2Nei centri di cui al capoverso 1 si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione; è eccettuato il deposito di una domanda d’asilo.