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Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 20 pagine

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Titolo prima dell’articolo 102l

Sezione 1a: Protezione giuridica dopo la ripartizione fra i Cantoni

Articolo 102l Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata

1Dopo la ripartizione fra i Cantoni, i richiedenti l’asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico per fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione, in particolare se viene condotta un’audizione supplementare sui motivi d’asilo.

2Per le attività di cui al capoverso 1, la Confederazione versa ai consultori giuridici un’unica somma forfetaria per ogni richiedente l’asilo.

3Il Consiglio federale stabilisce le condizioni necessarie per l’esercizio della consulenza e per la rappresentanza legale e fissa l’importo forfetario per soluzioni finanziariamente vantaggiose. Stabilisce quali fasi procedurali sono rilevanti per la decisione ai sensi del capoverso 1.

Art. 102m Patrocinio gratuito

1Su richiesta del richiedente l’asilo esentato dal pagamento delle spese processuali, il Tribunale amministrativo federale ordina un gratuito patrocinio esclusivamente nel caso di ricorsi contro:

a. decisioni di non entrata nel merito, di respingimento della domanda e di al-

lontanamento secondo gli articoli 31a e 44;

b. decisioni di revoca e di termine dell’asilo secondo gli articoli 63 e 64;

c. la revoca dell’ammissione provvisoria per persone del settore dell’asilo se-

condo l’articolo 84 capoversi 2 e 3 LStr15;

d. decisioni prese nel quadro della concessione della protezione provvisoria se-

condo il capitolo 4.

2I ricorsi di cui al capoverso 1 sono esclusi se interposti nel quadro della procedura Dublino (art. 31a cpv. 1 lett. b), di procedure di riesame e di revisione, nonché di procedure multiple. In questi casi, come pure nei casi di ricorso non contemplati dal capoverso 1, è applicabile l’articolo 65 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa.

3Nel caso di ricorsi depositati in virtù della presente legge sono ammessi a offrire il gratuito patrocinio anche i titolari di un diploma universitario in diritto che si occupano professionalmente della consulenza e della rappresentanza di richiedenti l’asilo.

4I capoversi 1 e 3 sono applicabili anche alle persone in merito alla cui domanda si è deciso in procedura celere o in procedura Dublino e che rinunciano a una rappresentanza legale ai sensi dell’articolo 102h.

15RS 142.20

16 RS 172.021