Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 26 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-200-00001/00008/00004/00005/00010/00001
Calcolo delle partecipazioni cantonali, art. 29b
I Cantoni ZH e VS, l’Unione delle città svizzere come pure VBG e SZU osservano che a medio termine occorre esaminare se sia possibile considerare ulteriori componenti per il calcolo della partecipazione cantonale ai costi dei trasporti. Sono inoltre favorevoli alla verifica della chiave di ripartizione nel quadro della riforma della procedura di ordinazione del TRV.
Il Cantone AR richiede invece che sia eseguita fin da subito una verifica di massima del metodo di calcolo delle quote cantonali di partecipazione nel TRV. AB raccomanda a questo riguardo di tener conto delle condizioni strutturali di cui all’articolo 30 capoverso 2 LTV. RAILplus e FR sono dell’avviso che la partecipazione cantonale debba essere ricalcolata almeno ogni quattro anni e che la quota assegnata al Cantone non possa essere modificata durante il periodo di validità di una convenzione biennale sull’offerta.