Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 19 pagine

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re). Ciò vale anche per gli Svizzeri all’estero che trascorrono le vacanze in patria o lavorano come frontalieri in Svizzera. Il Cantone AG preferirebbe quindi un recapito definito in modo meno restrittivo al capoverso 1 («direttamente all’avente diritto di voto al suo indirizzo all’estero»).

Il Cantone BE e l’UCS segnalano che in alcuni Cantoni sono i Comuni a tenere il catalogo elettorale, ma in caso di voto elettronico singoli compiti, come ad esempio la spedizione del materiale di voto, sono svolti da servizi cantonali centrali. Auspicano pertanto che il capoverso 1 sia completato in tal senso.

Capoverso 2

In merito al capoverso 2, i Cantoni ZH, GL, SO, SH, SG, GR, AG e TG nonché l’UCS chiedono una modifica del termine. Bisognerebbe tener conto degli annunci per l’esercizio del diritto di voto pervenuti almeno otto settimane prima dello scrutinio. L’avamprogetto fissa il termine a sei settimane, il che è contrario alla prassi di alcuni Cantoni. I Cantoni che hanno aderito al consorzio Vote électronique chiudono il catalogo elettorale otto settimane prima dello scrutinio. Alcuni Cantoni precisano i motivi per cui, pur potendo effettuare la procedura entro sei settimane (per i nuovi iscritti ed escludendo il voto elettronico), per motivi tecnici non sarebbe possibile escludere in misura sufficiente il rischio di doppia partecipazione. In relazione ai cambiamenti di indirizzo all’estero, per il Cantone AG il termine di sei settimane proposto non è realistico.

Capoversi 3 e 4

Secondo i Cantoni ZH, GL, SO, SH, SG, GR e TG nonché l’UCS, il capoverso 3, secondo cui il materiale di voto va spedito in modo tale da «consentire all’avente diritto al voto di esprimere il proprio voto in tempo utile», non è abbastanza chiaro. La Confederazione non può garantire un voto «in tempo utile», dal momento che esso dipende dalla distribuzione della posta all’estero. La condizione «in tempo utile» sarebbe quindi interpretata in modi diversi. La spedizione del materiale di voto (alla cui preparazione partecipano vari servizi) non può essere anticipata a piacimento. I Cantoni menzionati raccomandano di adottare la disposizione di cui all’articolo 2b dell’ordinanza sui diritti politici (ODP, RS 161.11): «Il Comune di voto spedisce il materiale di voto una settimana prima della spedizione ufficiale».

Per quanto riguarda il capoverso 4, i Cantoni ZH, GL, SO, SG e TG condividono l’idea di riprendere nell’OSEst l’articolo 10 capoverso 3 ODPSE.

Il Cantone ZG approva la rinuncia a predefinire i canali di spedizione, come previsto all’articolo 10 ODPSE, sostituito dall’OSEst (l’art. 10 cpv. 2 ODPSE stabilisce che il materiale di voto è spedito per posta aerea, all’interno del continente europeo può essere recapitato per posta normale). L’articolo 11 dell’avamprogetto di OSEst lascia ai Cantoni un certo margine di manovra nella scelta delle modalità di spedizione del materiale. Vista la diversità delle circostanze ipotizzabili, oggi la fissazione dei canali di spedizione non sarebbe più adeguata.

L’OSE chiede invece di inserire nell’OSEst la pertinente disposizione dell’ODPSE sui canali di spedizione. Secondo l’OSE, l’autorizzazione a spedire il materiale di voto via terra all’interno del continente europeo garantisce una maggiore probabilità di partecipazione degli aventi diritto di voto svizzeri all’estero.