Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 19 pagine
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2.2.5. Capitolo 5: Altre prestazioni di sostegno
Sezione 1: «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all’estero»
2.2.5.1. Articolo 43 Scopo
L’OSE approva il raggruppamento dei singoli fondi speciali, donazioni e legati in un unico fondo e l’estensione della cerchia degli aventi diritto, segnatamente a livello geografico in modo da includere il mondo intero. Sottolinea che a tal fine è necessaria una base giuridica solida. Parte dal presupposto che il Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all’estero consenta di impiegare al meglio le risorse di alcuni fondi, che altrimenti resterebbero inutilizzate.
Sezione 2: Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero
2.2.5.2. Articolo 46
Nel suo commento, l’OSE si concentra sul capoverso 2, che disciplina gli aiuti finanziari della Confederazione a questa organizzazione. Confrontando l’avamprogetto di ordinanza con l’articolo 38 LSEst, ritiene che l’avamprogetto sia formulato in modo più restrittivo della legge. Nell’articolo della legge, i capoversi 1 e 2 sono applicabili all’OSE, come si desume dall’espressione «in particolare» al capoverso 2, espressione che però all’articolo 46 capoverso 2 dell’avamprogetto manca.
L’OSE chiede di inserire nell’elenco delle attività di cui al capoverso 2 l’obiettivo di promuovere le relazioni degli Svizzeri all’estero tra di loro e con la Svizzera e di completare l’elenco con la sua offerta di prestazioni (in materia di gioventù, consulenza e rete di contatti). Motiva tale formulazione con il fatto che la legislazione vigente contiene una disposizione sugli aiuti finanziari a favore delle organizzazioni (art. 7a della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all’estero).
Nel suo parere, il PSS definisce le disposizioni di cui all’articolo 46 troppo stringate. Ricorda che nel processo di elaborazione della legge una maggioranza del Consiglio nazionale in prima lettura aveva proposto di precisare nell’ordinanza come debba organizzarsi l’OSE e di prescrivere l’elezione democratica del Consiglio degli Svizzeri all’estero. In proposito, il PSS cita il consigliere federale Burkhalter, che si era detto pronto a sostenere gli sforzi fatti dall’OSE per introdurre l’elezione del Consiglio degli Svizzeri all’estero attraverso il voto elettronico. Questo articolo dovrebbe precisare in che cosa consista tale sostegno. Inoltre la convenzione sulle prestazioni tra il DFAE e l’OSE dovrebbe menzionare espressamente dove possa essere fissato l’obiettivo, incontestato in Parlamento, dell’elezione democratica del Consiglio degli Svizzeri all’estero nel 2017. Secondo il PSS, questo obiettivo nonché le prestazioni di consulenza fornite dall’OSE a favore degli Svizzeri all’estero dovrebbero essere menzionati espressamente anche nell’ordinanza. Per finire, l’elenco dei compiti in base ai quali la Confederazione può concedere aiuti finanziari all’OSE dovrebbe essere più aperto.
2.3. Titolo secondo: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore degli Svizzeri all’estero
2.3.1. Capitolo 1: Protezione consolare
L’USAM e il Centre Patronal approvano le disposizioni del titolo secondo e il riferimento alla responsabilità individuale. Condividono in particolare la precisazione del carattere sussidiario dell’attività della Confederazione e dell’obbligo, per i diretti interessati, di adottare le misure necessarie per superare in maniera autonoma le situa-