Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 19 pagine

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Sezione 3: Misure di promozione

2.2.3.9. Articolo 16

I Cantoni ZH, BE, GL, FR, SO, BS, SH e SG, l’OSE e il PSS approvano la possibilità, per la Confederazione, di sostenere progetti dei Cantoni volti a facilitare l’esercizio dei diritti politici agli Svizzeri all’estero. Il Cantone VS definisce necessario il sostegno da parte della Confederazione. Il Cantone BE attira l’attenzione sulla futura sfida rappresentata dall’introduzione della verificabilità universale e precisa che l’OSEst non è l’unica base giuridica relativa ai contributi federali ai sistemi cantonali di voto elettronico, dal momento che sempre più spesso nei progetti sono coinvolti anche gli aventi diritto di voto domiciliati in Svizzera. Il PSS postula un ruolo più attivo da parte della Confederazione allo scopo di garantire l’introduzione rapida e completa di un sistema sicuro di voto elettronico. Il PSS critica inoltre il momentaneo ritardo in relazione agli obiettivi del terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico.

I Cantoni ZH, GL, SO, SH, SG e TG interpretano il capoverso 2 nel senso che, in caso di domanda da un cantone, la Confederazione partecipa assumendosi fino al 40 per cento dei costi per sostenere tutti gli ulteriori progetti di sviluppo, che vanno anche a favore degli Svizzeri all’estero. Quali esempi menzionano la certificazione dei sistemi nonché l’introduzione della verificabilità universale o del voto elettronico senza materiale cartacea. Se volesse dare un altro contenuto alla disposizione, il legislatore dovrebbe modificare il testo dell’ordinanza.

Quattro Cantoni preferirebbero una percentuale massima superiore a quella prevista nell’avamprogetto: il Cantone VS il 60 o 70 per cento e il Cantone LU il 50 per cento. Il Cantone BE critica in generale il fatto che l’articolo sia formulato in modo troppo poco aperto e flessibile e limiti inutilmente le possibilità di sostegno. I sostenitori di un ampio supporto da parte della Confederazione vi intravedono un segno della priorità data al voto elettronico per gli Svizzeri all’estero.

Per il Centre Patronal non è auspicabile che l’autorizzazione a sostenere progetti cantonali sfoci in un’attività di sovvenzionamento da parte della Confederazione. Il Centre Patronal approva la limitazione del sostegno a un massimo del 40 per cento dei costi computabili del progetto.

Nel suo parere sull’articolo 16 dell’avamprogetto, l’OSE si sofferma sulla procedura di elezione del suo organo dirigente (il Consiglio degli Svizzeri all’estero) e propone di completare tale articolo con l’aggiunta di un capoverso 4 concernente il Consiglio degli Svizzeri all’estero che attribuisca alla Confederazione la possibilità di sostenere la procedura di elezione.

2.2.4. Capitolo 4: Aiuto sociale

Nell’avamprogetto, la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CO-SAS) apprezza la visione globale dell’aiuto sociale nonché la concezione dell’individuo, che fa leva sull’autodeterminazione. La COSAS approva in particolare il fatto che all’articolo 11 capoverso 2 la LSEst contenga una disposizione che tiene conto dell’eventuale urgenza dell’aiuto sociale, su cui si fonda ora l’articolo 17 dell’avamprogetto di OSEst (la COSAS rinvia al suo parere sull’avamprogetto di LSEst.)

Per quanto riguarda l’aiuto sociale della Confederazione agli Svizzeri all’estero, il Centre Patronal ricorda la sussidiarietà dell’attività della Confederazione rispetto agli sforzi individuali del diretto interessato e all’aiuto prestato da terzi. Per il Centre Patronal, le disposizioni attuative dell’avamprogetto di OSEst (art. 19 - 41) sono suffi-