Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 19 pagine
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2.2.4.6. Articolo 24 Importo per l’economia domestica
Questo articolo prevede che l’importo per l’economia domestica sia stabilito conformemente agli importi usuali in Svizzera. Secondo il Cantone ZG questi importi sono contenuti nelle direttive per l’aiuto sociale destinato agli Svizzeri all’estero, pubblicate dalla Direzione consolare del DFAE. Ai fini della massima trasparenza e della sicurezza del diritto, il Cantone ZG chiede che tali direttive siano sancite a livello dell’ordinanza da un capoverso 3 supplementare.
2.2.4.7. Articolo 25 Importo non computabile del patrimonio
Per il Cantone GR è irritante che in virtù del capoverso 2 gli Svizzeri all’estero possano disporre di un patrimonio non computabile superiore a quello concesso agli Svizzeri domiciliati in Svizzera. A titolo di paragone, il Cantone GR rimanda alle direttive della COSAS concernenti l’importo non computabile del patrimonio, che per le persone singole in Svizzera ammonta circa a un quadruplo del fabbisogno di base (avamprogetto di OSEst: l’importo per l’economia domestica moltiplicato per sei) e per le coppie in Svizzera a poco più di un quintuplo (avamprogetto di OSEst: l’importo per l’economia domestica moltiplicato per 12). L’accesso all’aiuto sociale dovrebbe essere subordinato alle stesse condizioni per tutti i cittadini svizzeri, indipendentemente dal fatto che risiedano in Svizzera o all’estero. Secondo il Cantone GR, inoltre, all’estero i requisiti richiesti per accedere a all’aiuto sociale dovrebbero essere tendenzialmente più rigorosi e non viceversa.
Sezione 3: Rimpatrio
In relazione all’assunzione delle spese di rimpatrio delle persone bisognose, l’OSE rileva che secondo la sezione 3 hanno diritto a un sostegno le persone che beneficiano già dell’aiuto sociale della Confederazione. Secondo l’OSE, la disposizione dovrebbe essere applicabile anche agli Svizzeri all’estero che rientrano in Svizzera con l’intenzione di restarvi, anche se prima del rimpatrio non beneficiavano dell’aiuto sociale all’estero. Possono infatti ritrovarsi nel bisogno una volta arrivati in Svizzera proprio perché hanno finanziato il viaggio di tasca propria.
2.2.4.8. Articolo 27 Diritto
Per la COSAS, l’articolo 27 offre una definizione adeguata e sufficiente delle condizioni per avere diritto all’aiuto sociale nell’ambito di un rimpatrio. La COSAS approva in particolare il fatto che si presupponga l’intenzione di tornare in Svizzera per restarvi durevolmente e che il diritto non sia subordinato al precedente ricorso a prestazioni di aiuto sociale all’estero.
Per il Cantone SO, la regolamentazione dell’entità dell’aiuto della Confederazione al rimpatrio nell’avamprogetto è insufficiente. Di fatto, la Confederazione ha la possibilità di costringere uno Svizzero all’estero a cui concede prestazioni sociali periodiche a fare rientro in Svizzera sospendendo tali prestazioni. Benché la raccomandazione di rimpatriare sia legata all’interesse della persona o della sua famiglia, attraverso la concessione delle prestazioni periodiche indirettamente la Confederazione decide anche in merito alla permanenza all’estero. Il margine di manovra di cui dispone la Confederazione è in contrasto con i limiti rigorosi imposti al Cantone di domicilio per impedire l’allontanamento (se una persona è indotta a partire per intervento delle autorità, la competenza resta del Comune per altri cinque anni, art. 10 LAS). Il Cantone SO ricorda che l’entrata in vigore della LSEst va di pari passo con la cessazione del rimborso ai Cantoni delle spese degli Svizzeri all’estero rimpatriati durante i primi tre mesi di permanenza in Svizzera. Per garantire una partecipazione adeguata della