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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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Ordinanza Avaitiprogetto
concernente persone e istituzioni svizzere all‘estero (Ordinanza sugli Svizzeri all‘estero, OSEst)
del
Ii Consiglio federale St‘izzero,
visti gli articoli 50 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge federale del 26 settembre 20141 coneernente persone e istituzioni svizzere all‘ estero (LSEs).
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Titolo primo: Svizzeri all‘estero
Capitolo 1: Rete di contatti e informazione
(art. 10 LEst)
Art. 1 Rete di contatti
(art. 9 cpv. 1 LSEsI)
Le rappresentanze curano le relazioni sia cnn le istituzioni di cui all‘articolo 38 capoverso 1 LSEst (istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero) sia con altre organizzazioni che operano in ambito economico, scientifico, culturale e sociale nonch in altri settori in cui la comunitt locale degli Svizzeri dispone di una rete di contatti.
Art. 2 Informazione
(art. 10 LSEst)
La Confederazione informa gli Svizzeri all‘estero, in forma adeguata, segnatamente su imminenti votazioni ed elezioni. A questo scopo utilizza in particolare le riviste pubblicate dall‘Organizzazione degli Svizzeri all‘estero o da altre istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero.
2 II Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) mette a disposizione sul suo sito Internet una raccolta delle principali basi legali che riguardano gli Svizzeri alI‘estero. Pubblica inoltre rimandi ad altri siti Internet contenenti informazioni pertinenti, segnatamente a siti ehe informano sulla vita politica in Svizzera.
Le rappresentanze informano periodicamente gli Svizzeri all‘estero e le istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero all‘interno della Ioro circoscrizione consolare sulle questioni ehe Ii riguardano.
Capitolo 2: Registro degil Svizzeri aII‘estero
Art. 3 Rappresentanza competente
(art. 12 cpv. 2 LSEst)
1 competente la rappresentanza della circoscrizione consolare in cui una persona ha eletto il proprio domicilio.
2 Se la persona non ha eletto un domicilio fisso. determinante ii Iuogo di soggiomo.
3 Le circoscrizioni consolari sono designate dal DFAE, con riserva di approvazione da parte dello Stato ospite.
Art. 4 Annuncio
(art. 12 cpv. 1 LSEst)
L‘annuneio presso la rappresentanza competente deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica di partenza aIl‘estero presso il Comune.
2 Per annuneiarsi, lo Svizzero all‘estero deve fornire prova della propria identiti e della cittadinanza svizzera. II DFAE specifica i documenti eomprovanti a tal fine.
3 Al suo arrivo dalla Svizzera, In Svizzero aIl‘estero deve inoltre attestare di aver notificato la propria partenza aII‘ultimo Comune di domicilio in Svizzera.
4A1 momento delI‘annuncio, una persona che possiede piü nazionaIiti deve comunicare le sue eittadinanze straniere.
Art. 5 Iscrizione d‘ufficio
(art. Ii cpv. 2 LSEsI)
1 Nel caso in cui presti aiuto sociale urgente a una persona non iscritta nel registro degli Svizzeri aII‘estero, la rappresentanza iscrive d‘uffieio la persona in questione nel eitato registro.
2 La rappresentanza competente invita Io Svizzero all‘estero a confermare a posteriori ii proprio annuncio.
RS....
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