Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 19 pagine

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Sezione 4: Procedura

2.2.4.11. Articolo 38 Esclusione

La COSAS approva la versione del capoverso 1, che menziona la possibilità di una semplice riduzione delle prestazioni come forma di esclusione secondo l’articolo 26 LSEst. Avrebbe però preferito una disposizione formulata in modo più preciso, per esempio attraverso l’espressa menzione del principio di proporzionalità.

2.2.4.12. Articolo 41 Procedura in casi di aiuto sociale urgente

Capoversi 2 - 4

Vari Cantoni e la COSAS si esprimono sui capoversi 2-4 dell’articolo 41, in cui è disciplinato l’aiuto sociale concesso agli Svizzeri all’estero durante un soggiorno temporaneo in Svizzera. Il Cantone BS rileva che nella prassi non è sempre facile stabilire se per l’accertamento del bisogno siano determinanti le condizioni nello Stato ospite o nel Cantone di residenza temporaneo. Il Cantone BS auspica che nel commento sia sancito il primato del diritto cantonale. Il Cantone AG chiede con insistenza che la Confederazione interpreti l’articolo 41 conformemente alle prescrizioni e ai principi del Cantone di residenza. I Cantoni disporrebbero così di una certa garanzia contro il rifiuto della Confederazione di concedere rimborsi. Il Cantone AG constata però anche che il bisogno secondo la LAS corrisponde sostanzialmente all’articolo 24 LSEst.

Per il Cantone SO è necessario completare il rapporto esplicativo, che stabilisce l’analogia con le disposizioni della LAS. Le norme concernenti il rimborso dovrebbero ricalcare maggiormente le regolamentazioni interne (divieto di allontanamento, cfr. commenti all’articolo 28 OSEst, cap. 2.2.4.8). La Confederazione dovrebbe rimborsare al Cantone di dimora le spese necessarie per il sostegno urgente prestato alle persone bisognose. Il Cantone SO propone di precisare nel commento che la Confederazione rimborsa le spese al Cantone di dimora e si occupa di chiedere la restituzione dei contributi di mantenimento e di sostegno a terzi nonché al beneficiario.

Per il Cantone BS sarebbe auspicabile chiarire nel commento che l’aiuto sociale urgente di cui all’articolo 41 rappresenta un aiuto di emergenza conformemente alla legislazione sull’aiuto sociale, che si distingue sia dall’aiuto sociale ordinario sia dal diritto all’aiuto in situazioni di bisogno di cui all’articolo 12 Cost. Il Cantone ZH considera troppo restrittive e in contrasto con l’articolo dell’OSEst le condizioni per beneficiare dell’aiuto menzionate nel rapporto esplicativo, che dovrebbe essere adeguato al testo dell’ordinanza.

L’OSE sottolinea la necessità di uno stretto coordinamento tra i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni nell’interesse della concessione dell’aiuto sociale di cui all’articolo 41 a persone non domiciliate in Svizzera che hanno bisogno di aiuto sociale urgente all’estero.

Secondo il Cantone BS, il capoverso 3 dovrebbe fissare un termine entro il quale la persona sostenuta o terzi debbano rimborsare le spese prima che siano assunte dalla Confederazione. Il Cantone BS critica inoltre l’assenza nel rapporto esplicativo di una frase che affermi che nelle situazioni di emergenza i requisiti relativi alla prova del bisogno non devono essere troppo severi, dal momento che l’aiuto in questi casi non può essere fornito solo dopo una valutazione dettagliata della situazione finanziaria.