Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 19 pagine
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zioni di emergenza, previsto all’articolo 49 capoverso 2. È menzionato separatamente il capoverso 3, che chiede un comportamento prudente e la prevenzione dei rischi prevedibili, in particolare ricordando il dovere di rispettare la legislazione nazionale dello Stato ospite e le raccomandazioni della Confederazione.
Sezione 1: Condizioni
2.3.1.1. Articolo 49 Sussidiarietà
L’OSE e il PSS accolgono favorevolmente, per motivi analoghi, l’articolo 49 dell’avamprogetto concernente la responsabilità individuale ai sensi dell’articolo 5 LSEst nell’ambito della protezione consolare. Entrambi si soffermano sulle esigenze specifiche degli Svizzeri all’estero in relazione al bisogno d’informazione.
Per l’OSE, la disposizione va tuttavia precisata, in particolare per quanto riguarda i canali d’informazione messi a disposizione dalla Confederazione per promuovere un comportamento responsabile da parte dei cittadini svizzeri all’estero, come pure rispetto ai comportamenti che ci si attende da queste persone. L’articolo 49 dovrebbe contemplare l’obbligo, da parte della Confederazione, di attirare l’attenzione degli Svizzeri all’estero sui loro diritti e doveri, conformemente al principio della responsabilità individuale, e di avvalersi a tal fine di vari canali d’informazione.
Sezione 2: Aiuti
2.3.1.2. Articolo 57 Informazione in situazioni di crisi
L’OSE si esprime sull’articolo 57, che stabilisce che i cittadini svizzeri che si trovano in una regione di crisi devono informarsi sulla situazione. Pur approvando sostanzialmente l’articolo, suggerisce di completarlo con un capoverso che autorizzi la Confederazione a contattare direttamente gli Svizzeri (compresi gli Svizzeri residenti all’estero) in regioni di crisi e a fornire loro informazioni. Tale disposizione sancirebbe un compito che corrisponde alla prassi corrente del DFAE e il cui adempimento è facilitato dall’obbligo di annunciarsi di cui all’articolo 11 LSEst e dalla possibilità di registrare i soggiorni nella banca dati itineris.
Sezione 3: Prestiti d’emergenza
L’OSE accoglie favorevolmente il fatto che, in virtù della LSEst, gli Svizzeri all’estero possano ora beneficiare di prestiti d’emergenza se si ritrovano in difficoltà al di fuori dello Stato in cui risiedono. Viste le condizioni di vita attuali, che comportano soggiorni più frequenti all’estero, l’OSE considera molto utile questa possibilità.
2.3.1.3. Articolo 60 Richiesta
L’OSE approva l’inclusione degli Svizzeri all’estero che si ritrovano in difficoltà al di fuori dello Stato di residenza nella cerchia degli aventi diritto a prestiti d’emergenza.
La COSAS rileva che in alcuni casi le spese anticipate dalla Confederazione, ad esempio per pagare prestazioni ospedaliere e mediche, superano le possibilità finanziarie della persona interessata. Una stima2 indica che nel 50 per cento circa dei casi i prestiti d’emergenza concessi non vengono restituiti, la COSAS raccomanda pertan-
2 Iniziativa parlamentare per una legge sugli Svizzeri all’estero, rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 gennaio 2014, commento all’articolo 64 (prestiti d’emergenza).